Dopo più di un anno di corsi e ricorsi rigettati, abbiamo deciso di fare un’azione politica a tutto campo per richiedere il rispetto di una normativa vigente in Slovenia” rileva Tremul, affermando che “quella nei confronti di Giuseppe De Stena rappresenta una violazione di un diritto che ormai tutti hanno riconosciuto e che deve essere rispettato e attuato”.

Un caso – ricordiamo- che si trascina da diverso tempo e segnalato dall’UI già nel giugno 2019, dopo che l’Ufficio Finanziario di Capodistria aveva negato le procedure in lingua italiana al cittadino italiano, residente a Capodistria. “Al signor De Stena, ma presumo che valga nei confronti di tutti coloro che non sono cittadini sloveni appartenenti alla comunità nazionale italiana", dice il presidente della UI, "è stato negato il diritto ad avere il procedimento bilingue presso gli organi dello Stato e dell’amministrazione locale che hanno sede nel territorio nazionalmente misto, a prescindere dalla cittadinanza e a prescindere dal fatto se la sua residenza sia fuori dal territorio nazionalmente misto in quanto -nel caso concreto- l'Ufficio imposte ha sede nel territorio mistilingue e quindi la lingua ufficiale è pure l’ italiano” ricorda Tremul richiamandosi all’articolo 11 della Costituzione slovena".

È il fondamento sull’uso della lingua; l’articolo 11 stabilisce chiaramente come nei territori nazionalmente misti in cui risiedono gli appartenenti alla CNI, accanto allo sloveno è lingua ufficiale pure l’ italiano e dunque tutti coloro che qui vivono, risiedono permanentemente o temporaneamente hanno diritto ad utilizzare la lingua italiana quale lingua ufficiale del territorio e a ciò fa riferimento pure la lettera che il Ministero per l’amministrazione ha inviato lo scorso novembre alla CAN Costiera e che poi ci è stata gentilmente girata” spiega Tremul ricordando che “l’UI si richiama però a tante altre normative, a Statuti municipali e altre disposizioni tra le quali rientra la deliberazione del Garante dei diritti per l’uomo che qualche mese fa ha riconosciuto la discriminazione nei confronti del signor De Stena”.

Ci sono poi le delibere della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che stabiliscono come nei procedimenti civili e penali - in un paese estero ma membro dell’UE - ai cittadini europei viene riconosciuto il diritto di avvalersi della loro madrelingua qualora, lo Stato del caso, riconosce ai propri cittadini l’uso della medesima lingua.

Qui colgo l’occasione per ringraziare l’ex ambasciatore d’Italia a Lubiana, Trichilo che ci mise a conoscenza di queste importanti sentenze da utilizzare per poter far valere il diritto al bilinguismo non soltanto per i nostri connazionali, ma anche per quei tanti cittadini italiani che ormai si trasferiscono in questo territorio e verso i quali deve essere applicato il bilinguismo” afferma il presidente dell’ Unione Italiana aggiungendo: “In questa occasione abbiamo scritto pure alla Farnesina perché in fin dei conti si tratta di un cittadino italiano che vive qui e che è discriminato rispetto la legge slovena e rispetto alle sentenze europee e quindi ci sono tutte le prerogative per compiere un passo diplomatico-consolare; se non riusciremo in questa strada intraprenderemo la via legale con denuncia in Tribunale e se questo non basterà andremo alla Corte Europea”.

Lionella Pausin Acquavita

Foto: Archivio personale
Foto: Archivio personale